Sez. 4, Sentenza n. 22614 del 19/02/2008 Ud. (dep. 05/06/2008) Rv. 239899 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA | Reati colposi di comune pericolo - Disastro innominato colposo - Disastro aviatorio - Movimentazione degli aeromobili nell'aeroporto - Regolamentazione e vigilanza - Direttore dell'aeroporto - Posizione di garanzia - Esclusione.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA
In tema di disastro aviatorio colposo, non è possibile desumere la sussistenza in capo al direttore di aeroporto, in quanto tale, di una posizione di garanzia comportante l'obbligo di regolare e vigilare sui movimenti degli aeromobili nell'aeroporto, né può ritenersi che, in ragione dell'inserimento organico di quest'ultimo nell'ENAC ed in mancanza invece di una espressa previsione normativa in tal senso, allo stesso direttore sia attribuito l'obbligo di rendere statuizioni impositive nei confronti dell'ENAV ovvero di sostituirsi al medesimo in caso di inadempienza o ritardo da parte di tale ente nella predisposizione dei presidi necessari per la gestione in sicurezza del traffico aereo a terra. (Principio affermato con riferimento a fattispecie verificatisi nel periodo successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 250 del 1997, il quale ha trasferito i compiti in precedenza assegnati al direttore di aeroporto dall'art. 719 cod. nav. all'ENAV e all'ENAC, ma precedente all'intervento del D.Lgs. n. 96 del 2005, che ne ha definitivamente eliminato la figura).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 719, Decreto Legisl. 25/07/1997 num. 250, Decreto Legisl. 09/05/2005 num. 96, Legge 09/11/2004 num. 265 art. 2, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 449 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)