Sez. 6, Sentenza n. 912 del 07/06/1968 Ud. (dep. 17/07/1968) Rv. 108778 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE -'ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONÈ- NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE -'ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONÈ- NOZIONE.*
Per la perfezione del reato di cui all'art.324 cod.pen. non e richiesta l'avvenuta formazione di un atto amministrativo perfetto secondo il diritto pubblico. Nella nozione dommatica di atto si ricomprendono (in senso lato ed in contrapposizione con il concetto di fatto) tutte quelle condotte commissive e perfino omissive (vedi silenzio - rifiuto della P.a.) che siano suscettive di modificare una situazione giuridica preesistente. Per atto della pubblica amministrazione nel tessuto normativo dello art.324 cod.pen. deve, pertanto, intendersi ogni concreto Esercizio di funzioni da parte del pubblico ufficiale, indipendentemente dal risultato di un atto formalmente valido, ben potendo anche la formazione di un atto annullabile, purche materialmente esistente e produttivo di conseguenze giuridiche almeno interinali o provvisorie, costituire il risultato dell'attivita dell'agente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)