Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia
Testo in vigore al
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 2013, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GENNAIO 2014, N. 5
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 2013, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GENNAIO 2014, N. 5
Art. 23
1. A partire dal 1° luglio 1936-XIV, le operazioni di risconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.
2. Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936-XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.
3. Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformita' delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto e' disposto dall'art. 709 del Codice di commercio.
Art. 24
1. Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sara' approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, in armonia con le disposizioni della presente legge.
Titolo IV. Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Banche di Interesse Nazionale .
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Titolo V. Disciplina degli istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine.
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 32
1. Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunichera', conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;
d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidita', sia alle diverse branche di attivita' economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;
f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passivita' ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;
g) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385;
h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
Art. 33
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 35
1. IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
2. L'Ispettorato ha inoltre facolta':
a) IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA;
b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;
c) IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA.115
Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 38
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 39
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Art. 40
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Titolo VI. Disciplina della raccolta del risparmio a medio e lungo termine.
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385