Sez. 1, Sentenza n. 736 del 15/03/1973 (Rv. 362955 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - ART 66 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 MODIFICANTE L'ORDINE DEI PRIVILEGI - APPLICABILITA QUALE JUS SUPERVENIENS - MOMENTO PRECLUSIVO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - ART 66 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 MODIFICANTE L'ORDINE DEI PRIVILEGI - APPLICABILITA QUALE JUS SUPERVENIENS - MOMENTO PRECLUSIVO.*
Lo jus superveniens costituito dalla norma dell'art 66 della sopravvenuta legge 30 aprile 1969 n 153 trova applicazione non soltanto in caso di precedente procedura concorsuale risoltasi nel fallimento e senza pregiudizio in alcun senso per il creditore e per tutti i creditori, ma anche fino a quando il piano di riparto che stabilisce definitivamente la graduazione non diventi inimpugnabile, perche solo nel fallimento, fornito di un procedimento di verifica dei crediti di natura giurisdizionale, e solo quando le operazioni del processo di fallimento hanno fissato definitivamente la collocazione dei privilegi, si opera quella preclusione che elimina la stessa sussistenza di una Sede processuale per l'applicazione di una nuova legge modificativa.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)