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Sez. 5, Sentenza n. 14157 del 05/06/2013 (Rv. 627108 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Imposta di registro - Provvedimenti giudiziali "relativi" a procedimenti "divorzili" pronunziati fuori dagli stessi - Art. 19 della legge n. 74 del 1987 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627108-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di imposta di registro relativa ad atti giudiziari, l'agevolazione di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, opera con riferimento a tutti i provvedimenti "relativi" al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compresi quelli (nella specie, la divisione giudiziale con attribuzione della casa coniugale in proprietà esclusiva al contribuente) pronunciati fuori dallo stesso, purché rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della loro lite matrimoniale.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)