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Sez. 1, Sentenza n. 2172 del 10/08/1966 (Rv. 324246 - 01)

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - DISCREDITO - PRESUPPOSTI - DIVULGAZIONE DI CIRCOSTANZE O NOTIZIE VERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324246-01

CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - DISCREDITO - PRESUPPOSTI - DIVULGAZIONE DI CIRCOSTANZE O NOTIZIE VERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La concorrenza sleale per denigrazione non richiede, come presupposto indispensabile, la falsita dei fatti affermati o degli apprezzamenti compiuti, in quanto puo costituire illecito, non conforme alla correttezza professionale, anche la divulgazione di circostanze o notizie vere, qualora sia fatta in maniera tendenziosa, subdola o, comunque, sorretta, cosi da produrre discredito per i prodotti o per le attivita di un'impresa concorrente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)