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Sez. 5, Sentenza n. 43391 del 10/10/2008 Ud. (dep. 20/11/2008) Rv. 242702 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Atto pubblico - Compravendita immobiliare - Obblighi del notaio rogante - Violazioni - Conseguenze - Elemento psicologico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242702-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

In tema di falsità ideologica in atti pubblici, il notaio, in qualità di pubblico ufficiale, ha il dovere di esprimersi in linguaggio adeguato alle conoscenze ed all'intelligenza di chi deve sottoscrivere l'atto e, quindi, di accertare che il sottoscrittore ne abbia compreso il significato e le implicazioni. (La Corte, nel confermare la condanna del notaio per il reato - doloso - di cui all'art. 479 cod. pen., ha precisato che, se il notaio trascura questa necessità per prassi, agisce in maniera imprudente, mentre, se il sottoscrittore manifesta sintomi evidenti di incomprensione del tenore dell'atto e dei suoi effetti, oppure addirittura assoluta distanza da quanto avviene, il notaio, nel sottoscrivere a sua volta l'atto, rispettivamente accetta il rischio di attestare il falso o vuole direttamente il falso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 51, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)