Sez. 1 - , Ordinanza n. 23131 del 22/10/2020 (Rv. 659519 - 01)
BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Obbligo ex art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 - Clausola contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - Sottoscrizione - Contestazioni dell’investitore - Onere della prova a carico dell’intermediario.
BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)