Sez. U, Sentenza n. 1333 del 15/04/1976 (Rv. 380019 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'INTIMAZIONE AL DEBITORE - TERMINE - DEROGABILITA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'INTIMAZIONE AL DEBITORE - TERMINE - DEROGABILITA.*
La norma di cui al secondo comma dell'art 2797 cod civ, la quale prescrive che il creditore pignoratizio, ove intenda vendere la cosa costituita in pegno, deve far trascorrere almeno cinque giorni dalla notificazione al debitore dell'intimazione di cui al primo comma del medesimo articolo, deve ritenersi derogabile, nel senso che puo essere prevista dalle parti l'osservanza di un termine piu breve.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2797
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)