Sez. 2, Sentenza n. 5274 del 10/03/2006 (Rv. 587520 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE - IN GENERE | Decreto del tribunale di cessazione della curatela - Reclamo ai sensi dell'art. 747 cod. proc. civ. - Necessità - Reclamo al tribunale - Declaratoria di incompetenza - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE - IN GENERE
Il giudice competente a provvedere sull'eredità giacente, ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d'Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilità dall'art. 747 comma terzo cod. proc. civ.; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede - genitore di figli minorenni - dalla rinunzia all'eredità, il relativo provvedimento, ancorché adottato dal Tribunale "quale giudice tutelare" e non quale giudice funzionalmente competente per l'eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ.) al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 527, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 747, Cod. Proc. Civ. art. 782, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 105, Legge 19/02/1998 num. 151 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)