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Sez. 6, Sentenza n. 3281 del 27/09/1995 Cc. (dep. 27/11/1995) Rv. 203308 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Reati politici e diritti fondamentali della persona | Eventuale sussistenza di cd. estradizione mascherata e di violazione di tali diritti - Relativo giudizio - Necessità di risultanze ed allegazioni - Esercizio esclusivo di iniziativa officiosa del giudice - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203308-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Reati politici e diritti fondamentali della persona

L'art. 3 comma secondo della convenzione Europea di estradizione prevede la possibilità per lo Stato richiesto di rifiutare la estradizione per sospetto di processo politico. Il giudizio sulla eventuale sussistenza di una estradizione cosidetta mascherata o di altra situazione idonea ad incidere negativamente sui diritti fondamentali dell'estradando deve peraltro basarsi su elementi idonei a far ritenere fondato il pericolo in questione e detti elementi debbono potersi ricavare dagli atti ovvero debbono essere prospettati dall'interessato secondo un preciso onere di allegazione: l'esercizio, in via esclusiva, di un potere di iniziativa officioso del giudice, in assenza di concreti ed apprezzabili sospetti, costituirebbe fatto non amichevole e non corretto nei confronti dello Stato richiedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 698 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)