diritto.io

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri

Testo in vigore al

Art. 25 Impiego in servizio di ordine pubblico

1. Il personale frequentatore dei corsi presso gli Istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri puo', eccezionalmente, essere impiegato in servizio di ordine pubblico su autorizzazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Capo II. Reclutamento degli ispettori e sovrintendenti del reggimento corazzieri

Art. 26 Reclutamento dei sovrintendenti

1. I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.

2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande:

  1. a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5;

  2. b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;

  3. c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;

  4. d) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una san ione di stato, o siano sospesi dal servizio o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

  5. e) non sia stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la nomina a vice brigadiere.

3. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'.

4. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti da mettere a concorso sono stabilite con bando di concorso indetto con decreto ministeriale.

5. I vincitori dei concorso frequentano un corso di qualificazione, che puo' essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso.

6. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorita' da questi delegata.

7. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri col grado rivestito e senza detrazione e di anzianita', il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso;

  1. b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;

  2. c) non qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi superi gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso;

  3. d) sia stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi;

  4. e) si trovi nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 10.

8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.

9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione dei Comandante generale dell'Anna dei carabinieri su proposta del Comandante delIIstituto d'istruzione.

10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione per il personale del ruolo.

Art. 27 Commissione d'esame

1. La commissione giudicatrice degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 29, comma 1, e' composta da:

  1. a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

  2. b) il comandante del Reggimento Corazzieri;

  3. c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;

  4. d) un maresciallo aiutante luogotenente , segretario senza diritto di voto.

Art. 28 Nomina a vice brigadiere

1. Coloro che al termine del corso di cui all'art. 26, comma 1, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita', sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti di cui all'art. 26, comma 2.

Art. 29 Reclutamento degli ispettori

1. Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti ed a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2.

2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al Reggimento Corazzieri.

5. Si osservano le disposizioni dell'art. 26, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

6. Agli ammessi al corso per la nomina a marescialli si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione per il personale del ruolo .

Capo III. Stato giuridico e avanzamento

Art. 30 Stato giuridico del personale

1. Al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Arma previste dalla normativa in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.

2. Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo.

3. Lo stato giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri continua ad essere disciplinato dalle norme in vigore per quanto non in contrasto o, comunque, incompatibili con il presente decreto.

Art. 30-bis Rientro in servizio a domanda dall'aspettativa

1. Il militare in aspettativa per infermita', che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizio.

Art. 31 Avanzamento degli appuntati e carabinieri

1. Ai carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di servizio nell'Arma dei carabinieri, e' conferito il grado di carabiniere scelto.

2. Ai carabinieri scelti che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato.

3. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' nel grado, e' conferito il grado di appuntato scelto.

4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianita' nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'Autorita' da questi delegata, sentito il parere della commissione di cui all'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212 . Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni.

5. Le procedure di avanzamento di cui ai commi 1, 2 e 3 si effettuano secondo quanto stabilito nella allegata tabella "B".

6. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

6-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

7. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui al comma 4 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

8. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianita', non possono essere valutati per l'avanzamento perche' divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perche' deceduti o raggiunti dai limiti d'eta', sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione di cui al comma 4.

9. COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 83.

Art. 32 Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti

1. Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi la legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa in vigore, per quanto non in contrasto con il presente decreto.

2. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri ha luogo:

  1. a) ad anzianita';

  2. b) a scelta;

  3. c) a scelta per esami;

  4. d) per meriti eccezionali;

  5. e) per benemerenze d'istituto.

3. L'avanzamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle allegate tabelle "C1" e "C2".

Art. 33 Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento corsi ed esami

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati, devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalla allegata tabella "D".

Art. 34 Determinazione aliquote di avanzamento

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposita aliquota determinata con decreto ministeriale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 35 Inclusione ed esclusione dalle aliquote

1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che, alla data indicata nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 33 ed alle allegate tabelle "C1" e "C2".

2. Non puo' essere incluso in aliquota e valutato per l'avanzamento il personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una situazione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. Al di fuori dei predetti casi, quando eccezionalmente la commissione ritiene di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 35-bis Altre cause di esclusione dall'avanzamento

1. Il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri di cui all'articolo 1, comma 1, che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle Istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all'altro.

Art. 36 Esclusione dalla valutazione

1. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 33, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi dell'art. 35, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

2. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione.

Art. 37 Avanzamento ad anzianita'

1. L'avanzamento ad anzianita' avviene secondo le modalita' di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. I marescialli iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianita' sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla allegata tabella "C1".

3. I marescialli esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 36, nell'avanzamento ad anzianita' sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta.

Art. 37-bis Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli appuntati scelti

1. Agli appuntati scelti che abbiano maturato otto anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".

2. Per il personale sospeso precauzionalmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

Art. 37-ter Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capi

1. Ai brigadieri capi che abbiano maturato otto anni di permanenza nel grado e' attribuito una scatto aggiuntivo, fermo restando il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica inferiore a "nella media" o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".

2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

3. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori.

Art. 38 Avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami"

1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Nell'avanzamento "a scelta" le promozioni da conferire sono cosi' determinate:

  1. a) il primo terzo degli . . . e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle . . . e "C2" allegate al presente decreto;

  2. b) i restanti . . . e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

    1. 1) la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle . . . e "C2" allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli . . . e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a);

    2. 2) la seconda meta', previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle . . . e "C2" sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli . . . e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. 5

3. Gli . . . ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 2. 5

4. L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 38-bis Avanzamento a "scelta" ed a "scelta per esami" dei marescialli capi

1. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante e' fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino ad 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:

  1. a) almeno per il 70% delle promozioni disponibili, mediante il sistema "a scelta", al quale sono ammessi i marescialli capi:

    1. 1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado di cui alla tabella "C1" allegata al presente decreto;

    2. 2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta", con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;

  2. b) fino al 30% delle promozioni disponibili, mediante il sistema a "scelta per esami".

Art. 38-ter Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"

1. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo, ferma restando l'anzianita' di grado posseduta ed il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una classifica inferiore a nella medie o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore".

2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

3. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, e' conferita con procedura selettiva "per titoli", la qualifica di "luogotenente", cui consegue l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.

4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.

5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'articolo 12.

6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.

7. Gli scatti di cui ai commi 1 e 3, sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

Art. 39 Avanzamento degli ispettori e sovrintendenti in particolari condizioni

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti che:

  1. a) siano gia' stati giudicati idonei all'avanzamento, iscritti in quadro e non promossi, e che non possono essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dai limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti;

  2. b) siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato ovvero deceduti, cessando dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato i requisiti prescritti per essere ricompresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, non possono, per i motivi suddetti, essere inclusi nelle predette aliquote;

  3. c) inclusi in aliquota, vengano a trovarsi nelle medesime condizioni di cui alle lettere a) e b), prima di essere valutati per l'avanzamento;
    sono promossi, previo giudizio di idoneita',
    con decreto ministeriale, al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, ovvero dal giorno precedente al raggiungimento del limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.