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Sez. 5, Sentenza n. 9334 del 29/11/2002 Ud. (dep. 28/02/2003) Rv. 228220 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter del D.L. 7 aprile 2000 n. 82 (conv. dalla legge 5 giugno 2000 n. 144) per i procedimenti riguardanti delitti puniti con l'ergastolo - Richiesta di rito abbreviato nei giudizi di appello - Celebrazione del procedimento in camera di consiglio - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228220-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato, i procedimenti introdotti in fase dibattimentale d'appello secondo la norma transitoria di cui all' art. 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 83 (conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144) devono essere celebrati con rito camerale, ancorché il terzo comma dell'art. 441 cod. proc. pen. (che appunto prescrive la forma camerale per il giudizio abbreviato) non sia compreso tra le disposizioni richiamate all'ultimo capoverso della norma citata, posto che la procedura di cui all'art. 599 dello stesso codice è imposta per tutti gli appelli di rito abbreviato dal quarto comma dell'art. 443, che invece è richiamato dalla norma in questione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/04/2000 num. 82 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/06/2000 num. 144 art. 4 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)