Sez. U, Sentenza n. 21586 del 20/09/2013 (Rv. 627437 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Attribuzione al COVIRI della facoltà di impartire prescrizioni ex art. 161, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 - Interpretazione del giudice amministrativo - Conseguenza - Legittimità dell'ordine del COVIRI di recupero di somme - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sindacabile dalla Corte di cassazione, in presenza di una decisione del Consiglio di Stato che nell'interpretare l'art. 161, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - attributivo al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) della facoltà di impartire prescrizioni sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolavano i rapporti tra le autorità d'ambito e i gestori - abbia ritenuto che la norma legittimasse, sotto il profilo della legalità/tipicità/nominatività dei provvedimenti amministrativi, la delibera del COVIRI con cui era stato ordinato il recupero delle somme oggetto della transazione intervenuta tra le parti, non ravvisandosi in tale decisione alcun indebito sindacato della citata transazione, né, a maggior ragione, l'annullamento del contenuto della stessa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 105, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)