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Sez. 2, Sentenza n. 2912 del 02/08/1969 (Rv. 342762 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - NORMA DI REGOLAMENTO LOCALE - OGGETTO DELLA RELATIVA INDAGINE - SEDES MATERIAE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342762-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - NORMA DI REGOLAMENTO LOCALE - OGGETTO DELLA RELATIVA INDAGINE - SEDES MATERIAE - IRRILEVANZA.*

L'indagine diretta ad accertare se una norma contenuta in un regolamento locale sia o meno integrativa dell'art 873 cod civ, deve avere per oggetto il contenuto sostanziale della disposizione, in relazione all'intento cui mira, indipendentemente dalla sedes materiae, posto che l'art 873 citato menziona i regolamenti locali senza distinzione alcuna tra regolamenti edilizi o di altro genere. (nella specie, e stato ritenuto integrativo dell'art 873 cod civ il regolamento di igiene del comune di Parma, che all'art cinquantacinque bis stabilisce in sei metri la distanza fra i fabbricati, e non contrastante con l'art 33 della legge urbanistica del 17 agosto 1942, n 1150).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 33, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)