Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Testo in vigore al
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 18
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507
Titolo II. Delle norme di procedura.
Capo I. Norme generali
Art. 21
1. La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:
1) al pretore quando si tratti di reati per i quali e' stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;
2) al tribunale in ogni altro caso.
2. Il tribunale e' altresi' competente a conoscere delle contravvenzioni indicate nel n. 1, quando, contro il decreto di condanna pronunciato dall'intendente, sia stata proposta opposizione.3
3. La competenza per territorio e' determinata dal luogo dove il reato e' accertato.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 07 AGOSTO 1982, N. 516.5
Art. 22
1. Qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresi' della controversia relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal Codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale.
2. Nel caso in cui il tribunale giudichi che il tributo non era dovuto ovvero era dovuto in misura inferiore a quella richiesta dall'autorita' finanziaria, il contribuente, il quale abbia pagato il tributo, e' ammesso a chiederne il rimborso totale o parziale.
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 07 AGOSTO 1982, N. 516
Art. 24
1. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.
Art. 25
1. Non si puo' procedere, tranne che nei casi indicati dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e di quegli altri che, secondo gli usi commerciali, servono all'esercizio del commercio o dell'industria.
2. La precedente disposizione non si applica alle violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono delitto.
3. L'autorita' procedente puo' in ogni caso far eseguire copia dei libri a spese del contribuente, ovvero apporre nelle parti, che interessano l'accertamento della violazione, la propria firma o sigla, munita della data e del bollo di ufficio; puo' altresi' adottare le cautele atte ad impedire che i libri stessi siano alterati o sottratti.
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
Capo II. Della polizia tributaria
Art. 30
1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:
1° agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;
2° agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.
Art. 31
1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli "ispettori" e "sovrintendenti" del Corpo della guardia di finanza.
2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza.
Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualita' di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualita' e' fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento.
Art. 32
1. Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria, i quali vengano a notizia di un reato pel cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della polizia tributaria, debbono avvertire senza indugio tali ufficiali ed agenti e provvedere frattanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose.
2. Non di meno, qualora per circostanze di tempo e di luogo non sia possibile l'intervento immediato degli organi della polizia tributaria e vi sia fondata ragione di temere che le traccie del reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria sono autorizzati a provvedere agli atti del loro ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia tributaria.
3. In ogni caso, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria concorrono, quando ne siano richiesti, con gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria nell'accertamento dei reati preveduti dalle leggi finanziarie.
Art. 33
1. Oltre a quanto e' stabilito dal Codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, e' data facolta' agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato.
2. Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.
Art. 34
1. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.
Art. 35
1. Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facolta' di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche.
Capo III. Del decreto penale dell'intendente di finanza
Art. 36
1. Per i reati di sua competenza l'intendente di finanza pronuncia la condanna con decreto motivato. Nei casi preveduti negli articoli 9 e 10 dichiara altresi' la responsabilita' delle persone o degli enti civilmente obbligati per il pagamento dell'ammenda.
2. Nell'esercizio della sua giurisdizione spettano all'intendente di finanza i poteri che il Codice di procedura attribuisce al pretore, senza, tuttavia, l'osservanza del limite massimo della pena che il pretore puo' infliggere.3
Art. 37
1. Il decreto contiene:
1° le generalita' dell'imputato, e, quando ne sia il caso, della persona o dell'ente civilmente obbligato al pagamento dell'ammenda;
2° la enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze aggravanti o diminuenti;
3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione;
4° il dispositivo con l'indicazione degli articoli della legge applicata;
5° la data e la sottoscrizione dell'intendente.3