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Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

Testo in vigore al

Art. 15 Regime fiscale dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e altre disposizioni tributarie

1. L'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di societa' cooperative.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle indennita' percepite nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori, che hanno destinato l'intera indennita' percepita dall'INPS alla costituzione di una nuova societa' cooperativa, possono fruire della prevista esenzione, nei limiti del rimborso di imposta derivante dall'attuazione del comma 1, investendo nella societa' cooperativa della quale fanno parte, mediante aumento del valore della quota posseduta.

4. All'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nel primo periodo, la parola: " sessanta " e' sostituita dalla seguente: " cinquanta ";

  2. b) nel secondo periodo, le parole: " sessanta " e " quaranta " sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " cinquanta " e " venticinque ".

5. Il termine del 20 aprile 1998, previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'esclusione dei beni dal patrimonio d'impresa, e' fissato al 16 settembre 1999. Sulle somme dovute si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, a decorrere dal 21 aprile 1998. L'esclusione ha effetto dall'anno 1999. Gli importi dovuti, se eccedenti 5 milioni di lire, possono essere versati per il 40 per cento entro il 16 settembre 1999 e, per la restante parte, in quote di pari importo entro il 16 dicembre 1999 ed il 16 marzo 2000, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1999 e in lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 16 Giochi

1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

  1. a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311;

  2. b) a finalita' sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

5. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, sono compresi i ricevitori del lotto come individuati dall'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot.
n. 2/204975).

Art. 18 Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unita' immobiliari

1. 11 Governo e' delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonche' al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformita' a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unita' immobiliare stessa; facolta' del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;

  2. b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi piu' bassi e per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;

  3. c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditivita' dei valori d'estimo delle unita' immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonche' dell'interesse pubblico alla loro conservazione;

  4. d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;

  5. e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura;

  6. f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito complessivo;

  7. g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;

  8. h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle 22 unita' immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;

  9. i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonche' di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;

  10. l) coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;

  11. m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalita' in via speciale o transitoria o straordinaria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. Il comma 4-quater dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze e' abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

8. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

9. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.

10. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

11. All'articolo 10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3 " sono sostituite dalle seguenti: "un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione".

Art. 19 Istanze di fissazione dell'esecuzione e disposizioni in materia di imposta di registro

1. Le disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4.

2. Nell'articolo 11 della tariffa, parte 1, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: " esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11 e 11-bis " sono sostituite dalle seguenti: " esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11 bis e 11-ter ".

3. Nella tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11-bis, e' aggiunto il seguente:
" ART. 11-ter. - 1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati ".

Art. 20 Collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche dati

1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria puo' accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse all'eventuale trattamento suppletivo dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.

Art. 21 Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

1. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronununciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.3

2. Le disponibilita' finanziarie derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 300, esistenti, alla data del 31 dicembre 1998, sul capitolo 3097 dell'unita' previsionale di base 7.1.1.1 " Spese generali di funzionamento " dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere utilizzate nell'esercizio 1999. Le disponibilita' iscritte nei capitoli 8205, 8501, 8505 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non impegnate entro il 31 dicembre 1998 possono essere impegnate nell'esercizio 1999.

Art. 22 Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 205, la parola: "disponibili" e' sostituita dalla seguente: "vacanti"; dopo le parole: "e successive modificazioni ed integrazioni" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime";

  2. b) al comma 206, lettera c), le parole: "salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale" sono soppresse; alla lettera d) del medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "con decreto ministeriale sono fissate le suddette materie;" e alla lettera e) , dopo la parola: "una prova", e' aggiunta la seguente: "d'esame";

  3. c) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
    "207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso.";

  4. d) al comma 208-bis dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999".

2. Gli atti emanati ed i procedimenti svolti nelle procedure di selezione gia' avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in conformita' a quanto disposto dal comma 1.7

Art. 23 Disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 288

1. Nell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive ".

Art. 24 Disposizioni in materia di redditi individuali

1. La pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.

Art. 25 Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco.

2. Per le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali:

  1. a) i proventi realizzati ... nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali;

  2. b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita' all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 1, il comma 3 e' abrogato;

  2. b) nell'articolo 2:

    1. 1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma";

    2. 2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.41516

Art. 26 Disposizioni relative ai rimborsi di imposte

1. Nell'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: " sono istituite apposite contabilita' speciali intestate ai direttori regionali delle entrate " sono sostituite dalle seguenti: " da effettuare da parte dei competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilita' speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi ".

Art. 27 Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamita' pubbliche

1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

2. Non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.

3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalita' di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.

Art. 29 Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati

1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo e', rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 30 Disciplina concernente il complesso monumentale Dogana Vecchia di Venezia

1. 11 complesso monumentale Dogana Vecchia alla Punta della Salute di Venezia puo' essere affidato in concessione ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 novembre 1984, n. 798, fermi restando gli adempimenti amministrativi gia' posti in essere tra l'Amministrazione finanziaria ed il comune di Venezia.

Art. 31 Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facolta' di prendere visione gratuita degli atti riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica nonche' di ottenere gratuitamente le relative certificazioni, e' estesa ai consorzi di bonifica e di irrigazione.

Art. 33 Relazione tecnica sugli schemi di decreti legislativi

1. Gli schemi di decreti legislativi predisposti dal Governo in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge sono corredati di relazione tecnica volta a consentire la verifica in sede parlamentare del rispetto degli effetti finanziari derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse.

Art. 34 Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 7, lettera a), valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni del comma 8 del medesimo articolo 6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 11, valutate in lire 119 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'articolo 10.

2. Agli oneri recati dall'articolo 10, comma 13, valutati in 2 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 16, comma 3, valutati in 50 miliardi di lire per l'anno 1999, e dall'articolo 16, comma 4, valutati in un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000, si provvede con parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.

Art. 35 Testi unici

1. Al fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere piu' organiche le norme tributarie, anche alla luce delle innovazioni introdotte nella presente legislatura, il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o piu' decreti legislativi recanti testi unici che accorpino, anche in un codice tributario, le vigenti norme per materia, senza modificarle, con il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata.

2. Per l'esercizio della delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in materia tributaria, in modo da riservare alla disciplina con norma primaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, le sole materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

  2. b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

  3. c) delegificazione, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di legge concernenti tutti gli aspetti diversi da quelli indicati dalla lettera a), ivi inclusi quelli della liquidazione, accertamento e riscossione, secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi:

    1. 1) riduzione e massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

    2. 2) possibilita' di indicare nelle fonti primarie la sola aliquota massima effettiva di ciascun tributo, riservando agli atti normativi secondari l'indicazione di eventuali misure inferiori, in relazione alle specificita' delle singole fattispecie. Per i tributi per i quali non e' prevista una determinazione su base percentuale della base imponibile, la possibilita' di cui al periodo precedente deve intendersi riferita alla sola entita' massima del tributo;

    3. 3) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'attuazione dei criteri dettati nel presente articolo e delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

    4. 4) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

  4. d) introduzione di tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento della normativa contenuta nei testi unici sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente articolo.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.