Sez. 3, Sentenza n. 736 del 18/03/1970 (Rv. 345994 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI UN ENTE - SUA SICURA INDIVIDUAZIONE - NULLITA DELLA CITAZIONE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI UN ENTE - SUA SICURA INDIVIDUAZIONE - NULLITA DELLA CITAZIONE - INSUSSISTENZA.*
La mancata o erronea indicazione dell'organo o dell'ufficio che ha la rappresentanza di un ente o di una persona giuridica non produce la nullita della citazione quando l'ente o la persona giuridica siano stati esattamente denominati e individuati, in modo che nessuna incertezza possa sorgere in ordine ad essi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)