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Sez. 3, Sentenza n. 736 del 18/03/1970 (Rv. 345994 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI UN ENTE - SUA SICURA INDIVIDUAZIONE - NULLITA DELLA CITAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345994-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - NULLITA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI UN ENTE - SUA SICURA INDIVIDUAZIONE - NULLITA DELLA CITAZIONE - INSUSSISTENZA.*

La mancata o erronea indicazione dell'organo o dell'ufficio che ha la rappresentanza di un ente o di una persona giuridica non produce la nullita della citazione quando l'ente o la persona giuridica siano stati esattamente denominati e individuati, in modo che nessuna incertezza possa sorgere in ordine ad essi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)