diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1217 del 17/02/1983 (Rv. 426002 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DELL'INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA PRETESA CREDITORIA - DIMOSTRAZIONE DEI SUDDETTI PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO DELL'AMMINISTRAZIONE CREDITRICE.*
Stato
decisa il 1983-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426002-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DELL'INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA PRETESA CREDITORIA - DIMOSTRAZIONE DEI SUDDETTI PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO DELL'AMMINISTRAZIONE CREDITRICE.*

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, qualora sia contestata la ricorrenza dell'infrazione contestata, e, quindi, dei presupposti della pretesa creditoria dell'amministrazione, resta a carico di questa ultima, in applicazione dei principi generali sull'Onere della prova, la dimostrazione dei suddetti presupposti, mentre incombe all'opponente di provare le eventuali circostanze modificative od estintive del credito medesimo. (V 2990/79, mass n 399324).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)