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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23360 del 26/07/2022 (Rv. 665292 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE | Verbale di udienza - Mancanza del prenome del magistrato relatore - Nullità - Condizioni - Assoluta incertezza sull'identificazione del componente del collegio - Necessità - Onere della prova - Contenuto.
Stato
decisa il 2022-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665292-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE

L'omessa indicazione nel verbale di udienza del prenome del magistrato relatore, non costituisce causa di nullità del provvedimento decisorio, per difetto del requisito prescritto dall'art. 132, comma 2, n. 1, c.p.c., che ricorre soltanto nell'ipotesi in cui ne derivi un'assoluta incertezza sull'identificazione dei componenti del collegio, la quale, invece, non sussiste quando il nominativo del magistrato sia comunque desumibile dal verbale d'udienza o dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione dell'ufficio, sicché incombe alla parte che faccia valere la nullità l'onere di dimostrare la detta incertezza, allegando e provando che, pur alla luce di tali riscontri, non risulti possibile risalire all'esatta composizione del collegio.

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 158, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)