Sez. 1, Sentenza n. 3005 del 23/12/1987 Ud. (dep. 04/03/1988) Rv. 177822 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE - FACOLTÀ E NON OBBLIGO DEL GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE - FACOLTÀ E NON OBBLIGO DEL GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 432 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 cost., nella parte in cui non prevedono come obbligatorio il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, in quanto la norma costituzionale impone solo che l'imputato sia assistito da un difensore, ma non vieta che un difensore possa essere sostituito, quando se ne rivela la opportunità, da un altro difensore, eventualmente nominato di ufficio, il quale peraltro può sempre avere il diritto di chiedere ed ottenere un termine per l'apprestamento della difesa. (V mass n 155831; (V mass n 122652).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)