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Sez. U, Sentenza n. 10930 del 20/10/1995 (Rv. 494299 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE | Violazione di norme urbanistiche in tema di costruzioni edilizie - Controversie relative tra privati - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1995-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494299-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE

La giurisdizione del giudice ordinario sussiste relativamente alle controversie tra i privati concernenti il rispetto delle prescrizioni amministrative di carattere urbanistico, anche quando venga chiesta la demolizione delle costruzioni effettuate in difformità dalle prescrizioni medesime, non essendo in tal caso oggetto della controversia l'esercizio di potestà dell'amministrazione ed essendo in questione, invece, nei rapporti tra le parti, soltanto posizioni giuridiche, le quali hanno consistenza di diritto soggettivo (nella specie, le sezioni unite della S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, hanno dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla causa proposta per chiedere il ripristino del godimento comune di un portico e la demolizione delle costruzioni eseguite in difformità dalle prescrizioni urbanistiche e dalla originaria consistenza dell'edificio, facendo così valere il diritto di condominio sulle parti del fabbricato abusivamente occupate dai convenuti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)