Sez. 5, Sentenza n. 24732 del 13/05/2025 Cc. (dep. 07/07/2025) Rv. 288369-01
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - LUOGO | Art. 582, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Impugnazione depositata presso la cancelleria di giudice diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - LUOGO
In tema di impugnazioni, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 582 cod. proc. pen. dall'art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'atto deve essere presentato esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha reso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività. (In motivazione, la Corte ha precisato che, anche dopo la soppressione del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., è da escludersi che incomba sulla cancelleria l'onere di trasmettere l'atto al giudice competente e che, non potendo trovare applicazione il principio di conversione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è solo quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)