Sez. 5 - , Sentenza n. 26546 del 21/12/2016 (Rv. 642363 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Legittimità – Presunzione – Prova contraria a carico del contribuente – Difetto di sottoscrizione – Modalità di prova.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di riscossione, il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che opera anche nei giudizi in cui è parte l'Amministrazione che ha formato l'atto e che, pertanto, spetta al contribuente superare, sicché quest'ultimo, ove ne lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dall'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, dovrà darne dimostrazione tramite istanza di accesso.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)