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Sez. 2, Sentenza n. 15763 del 13/08/2004 (Rv. 575561 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Divieti di compiere determinate attività sul piano o su porzione di piano della proprietà esclusiva - Natura di obbligazione "propter rem" - Violazione - Natura permanente - Prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575561-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE

In tema di condominio degli edifici, l'obbligo assunto dai singoli condomini in sede di approvazione del regolamento contrattuale, di non eseguire sul piano o sulla porzione di piano di proprietà esclusiva attività che rechino danno alle parti comuni (nella specie obbligo di non eseguire, sul piano o sulla porzione di proprietà esclusiva, attività che rechino danni alle parti comuni) ha natura di obbligazione "propter rem", la cui violazione, pur se protratta oltre venti anni, non determina l'estinzione del rapporto obbligatorio e dell'impegno a tenere un comportamento conforme a quello imposto dal regolamento onde è sempre deducibile, stante il carattere permanente della violazione, il diritto degli altri condomini di esigere l'osservanza di detto comportamento, potendosi prescrivere soltanto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1073

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)