Sez. 1, Sentenza n. 812 del 19/01/2016 (Rv. 638482 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Enti pubblici diversi dallo Stato - Efficacia negoziale del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche - Condizioni - Rinvio esplicito del contratto alle sue norme - Necessità - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE
Il capitolato generale per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, ha valore normativo e vincolante e si applica in modo diretto solo per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre, per quelli conclusi dagli altri enti pubblici, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, le sue previsioni costituiscono clausole negoziali, comprensive anche di quella compromissoria per la soluzione delle controversie tramite arbitrato, che assumono efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui siano richiamate dalle parti per regolare il singolo rapporto contrattuale. A tal fine, tuttavia, è necessario che la volontà di recepire il contenuto dell'intero capitolato risulti espressa in maniera esplicita ed univoca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva considerato inidonea, per ritenere la sussistenza della competenza arbitrale, la clausola contrattuale recante solo un generico richiamo al capitolato suddetto, unitamente "a tutte le leggi e regolamenti generali in vigore ed applicabili in materia nonché dai seguenti elaborati tecnici."),
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)