Sez. 2, Sentenza n. 18740 del 09/07/2025 (Rv. 675303-02)
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE | Illecito disciplinare notarile - Compenso inferiore ai minimi tabellari o gratuità della prestazione - Rilevanza ai fini della sussistenza dell’illecito di tipo concorrenziale - Esclusione - Fondamento.
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
Non incorre in responsabilità disciplinare il notaio che percepisce per la propria attività professionale compensi inferiori ai minimi tariffari, ovvero che svolge la prestazione in maniera gratuita, atteso che tali condotte non costituiscono ipotesi di illecito concorrenziale ex art. 147, lett. c), l.n. 89 del 1913, come specificate dall'art. 4 del d.P.R. n. 137 del 2012. Di riflesso, la rilevanza di tale condotta, non altrimenti qualificata dalla presenza di circostanze fattuali ulteriori, non può essere ricondotta alla lett. a) del medesimo articolo, in virtù del generico richiamo alla compromissione della dignità e reputazione o del decoro e prestigio della classe notarile.
Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 lett. C CORTE COST., DPR 07/08/2012 num. 137 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)