Sez. 5 - , Ordinanza n. 31642 del 04/12/2019 (Rv. 656369 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Reddito d’impresa – Cessione di diritto di usufrutto su terreni marmiferi in favore di società – Corrispettivo – Imponibilità ex art. 51 (ora 55), comma 2, T.U.I.R. – Esclusione – Reddito diversi ex art. 81 (ora 67) T.U.I.R. – Configurabilità – Fondamento – Distinzione dalla cessione dello sfruttamento della cava – Principio di conservazione del contratto - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
In tema di redditi d'impresa, caso di cessione di diritto di usufrutto su terreni marmiferi da parte dell'usufruttuario ad una società ai sensi dell'art. 980 c.c., il corrispettivo riconosciuto all'usufruttuario non è reddito di impresa – realizzandosi, questo, solo in caso di cessione dello sfruttamento della cava, e cioè di trasferimento, dietro corrispettivo, dell'attività di sfruttamento senza trasferimento di proprietà del bene o di diritto di godimento su di esso – ma costituisce reddito diverso, ex art. 81 (ora 67) comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917 del 1986, comportando il conferimento al cessionario delle facoltà di uso e di godimento della cosa senza trasferimento del diritto, e non ostando a tale inquadramento la previsione di una durata superiore a quella fissata dall'art. 979 c.c., dovendosi applicare il principio di conservazione del contratto deducibile dagli artt. 1419, comma 1, e 1424 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 979, Cod. Civ. art. 980, Cod. Civ. art. 1419 com. 1, Cod. Civ. art. 1424, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)