Sez. 5, Sentenza n. 6642 del 24/03/2006 (Rv. 588417 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Fallimento della società contribuente - Assuntore del concordato fallimentare - Avviso di mora contenente la pretesa di pagamento degli interessi sulle imposte dovute dalla società fallita - Legittimità - Esclusione - Specifica domanda di ammissione al passivo - Necessità - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte non è legittimo l'avviso di mora, emesso nei confronti dell'assuntore del concordato fallimentare, contenente la pretesa di pagamento degli interessi maturati sulle imposte dovute dalla società fallita, giacché la responsabilità dell'assuntore è circoscritta al pagamento delle sole obbligazioni comprese nel passivo accertato e gli interessi - finanche quelli relativi a credito garantito da ipoteca, oggetto del trattamento preferenziale di cui all'art. 2855, terzo comma, cod. civ., che prevede l'estensione agli accessori del grado ipotecario - non si sottraggono alla necessità di una specifica domanda di ammissione al passivo, da proporsi nelle forme e nel rispetto dei termini di cui agli artt. 93 e seguenti e 101 della legge fallimentare.
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 78, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)