Sez. 5, Sentenza n. 12645 del 03/02/2016 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266877 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE | Associazione non riconosciuta - Presidente del consiglio direttivo - Configurabilità della responsabilità - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE
In tema di bancarotta semplice, al fine di configurare la responsabilità del presidente del consiglio direttivo di un'associazione non riconosciuta non è sufficiente il dato formale di aver ricoperto la predetta carica sociale, ma è necessario verificare in capo al medesimo l'effettivo esercizio di poteri gestionali nei rapporti dell'associazione con i terzi. (V. Cass. civ., sez. 3, n. 18188 del 2014, Rv. 632925; Cass. civ., sez. 1, n. 9589 del 1993, Rv. 483789).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)