Sez. T, Ordinanza n. 29299 del 05/11/2025 (Rv. 677108-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - GIURAMENTO DEL CONTRIBUENTE | Operazioni oggettivamente inesistenti - Conseguenti vantaggi fiscali - Presunzione di equa ripartizione tra il cedente e il cessionario - Legittimità - Onere della prova contraria - Spettanza in capo al contribuente.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - GIURAMENTO DEL CONTRIBUENTE
In tema di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è legittima, trovando fondamento anche nel diritto positivo, la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, Cod. Civ. art. 1101 com. 1, Cod. Civ. art. 1298 com. 2, Cod. Civ. art. 2055 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)