Sez. L, Sentenza n. 3872 del 05/09/1989 (Rv. 463729 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - BLOCCO DELLE TARIFFE EX ART. 8 D.L. N. 264 DEL 1974 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - CADUCAZIONE AUTOMATICA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - BLOCCO DELLE TARIFFE EX ART. 8 D.L. N. 264 DEL 1974 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - CADUCAZIONE AUTOMATICA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il sistema del blocco delle tariffe - concernente anche il relativo meccanismo d'indicizzazione - per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni (art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974 n. 386) non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349, che, stabilendo (art. 11) l'abrogazione della previgente normativa al riguardo, vi provvede solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni, le quali non possono prevedere aumenti tariffari con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1978, come confermato dall'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103), che - con norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 1988 - in tal senso ha interpretato autenticamente l'art. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, sesto comma, del decreto-legge n. 264 del 1974, con la conseguente nullità di tutti gli accordi e convenzioni in contrasto con la disciplina imperativa del detto regime di congelamento tariffario, indipendentemente sia dall'eventuale carattere transattivo degli accordi predetti che dalla qualità dei soggetti intervenuti alla loro stipulazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto, con riguardo alle cosiddette quote ISTAT relative al secondo semestre del 1977, la nullità dell'accordo del 30 gennaio 1981, stipulato - con l'intervento dei ministeri della sanità, del lavoro e del tesoro nonché delle regioni - ad integrazione della convenzione nazionale unica per la disciplina dei rapporti fra medici generici e pediatri del 31 maggio 1978). (V 930/89, mass n 461929; (V 6469/88, mass n 460790; (V 4647/88, mass n 459531; (V 1606/88, mass n 457648).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 25/01/1985 num. 8 art. 8, Legge 27/03/1985 num. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)