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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021 (Rv. 660275 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Giudice di pace - Statuizione sulla competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660275-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)