Sez. 1, Sentenza n. 23680 del 17/03/2010 Cc. (dep. 18/06/2010) Rv. 247417 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Deposito dei motivi - Sottoscrizione - Mancata sottoscrizione del presidente genericamente dichiarato impedito - Nullità dell'ordinanza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
Non è viziata da nullità l'ordinanza del tribunale del riesame (nella specie resa in materia di misura cautelare personale) sottoscritta dal giudice anziano e non dal presidente del collegio del quale sia genericamente indicato l'impedimento al momento della redazione dei motivi, senza specificazione della natura e delle cause di esso, in quanto, trattandosi di provvedimento da depositare in tempi ristretti, qualsiasi impedimento, anche di durata temporanea, rileva ai fini della mancata sottoscrizione. (Nella specie, il dispositivo dell'ordinanza risultava sottoscritto da tutti i componenti del collegio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)