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Sez. 3, Sentenza n. 12630 del 15/11/1999 (Rv. 531121 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Cod. proc. civ. art. 38 (nuovo testo) - Limiti temporali alla rilevabilità dell'incompetenza.
Stato
decisa il 1999-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531121-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

In base al nuovo testo dell'art. 38 cod. proc. civ. l'incompetenza per materia (nella specie: della sezione specializza agraria, sull'assunto della competenza del Tribunale nella composizione ordinaria) non può essere eccepita dalla parte né rilevata d'ufficio dal giudice dopo la prima udienza di trattazione (v. Corte Cost. ord. n. 128 del 1999).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)