diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 11/02/2002 (Rv. 552161 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Mancata offerta di congrua indennità sulla richiesta al danneggiato - Conseguenze - Obbligo di tenere indenne l'assicurato dall'intero importo del risarcimento liquidato dal giudice in favore del danneggiato, inclusi interessi e rivalutazione monetaria.
Stato
decisa il 2002-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552161-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato da quanto il danneggiato richiede a titolo di risarcimento del danno comporta che, ove l'assicuratore non abbia fatto seguire, alla richiesta della controparte, l'offerta di una somma adeguata ed abbia preferito, nel suo interesse, attendere l'esito giudiziale della resistenza che lo stesso assicurato oppone alla pretesa del danneggiato, di ciò non potrà che sopportare le conseguenze, nel senso che dovrà tenere indenne l'assicurato da tutto quanto quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento, per effetto della liquidazione finale all'esito del giudizio (nella specie, interessi e rivalutazione monetaria sull'originaria misura del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)