Sez. T, Ordinanza n. 18163 del 03/07/2025 (Rv. 675512-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Omesso pagamento di quanto risulta nella dichiarazione - Obbligo di preventivo contraddittorio ex art. 6, comma, 5, legge n. 212 del 2000, ratione temporis vigente - Esclusione - Sanzioni ed interessi - Debenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/10/1997 num. 462 art. 2 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)