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REGOLAMENTO (CEE) N. 1380/75 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1975 recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/752, in particolare l'articolo 6,

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari3, sono state modificate a più riprese dopo la loro adozione, da ultimo dal regolamento (CEE) n. 538/754; che i testi modificativi, a motivo del loro numero e del fatto che sono pubblicati in diversi numeri della Gazzetta ufficiale, sono di difficile consultazione; che, in tali condizioni, è opportuno procedere alla loro codificazione; che si potrà inoltre cogliere l'occasione per apportarvi alcune modifiche;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede che, se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio superiore o inferiore al limite di fluttuazione autorizzato dalla regolamentazione internazionale in vigore il 12 maggio 1971, a) lo Stato membro la cui moneta è apprezzata oltre il limite di fluttuazione riscuote all'importazione e concede all'esportazione, b) lo Stato membro la cui moneta è deprezzata oltre il limite di fluttuazione riscuote all'esportazione e concede all'importazione, importi compensativi monetari per i prodotti di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo negli scambi con gli altri Stati membri e con i paesi terzi;

considerando che, in virtù del paragrafo 1 bis del suddetto articolo, qualora, per la conversione tra l'unità di conto e la moneta di uno Stato membro sia utilizzato un tasso diverso da quello corrispondente alla parità di tale moneta, il paragrafo 1 si applica ugualmente se, per la moneta in questione, la media dei tassi di cambio in contanti rilevati sul mercato durante un periodo da determinare si scosti almeno dell'1 % dal tasso di cambio utilizzato;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 bis, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71 è necessario determinare il periodo durante il quale sono rilevati i tassi di cambio in contanti la cui media aritmetica serve in particolare per il calcolo degli importi compensativi; che tale periodo deve essere sufficientemente rappresentativo dell'evoluzione dei tassi, pur consentendo di seguire gli stessi il più rapidamente possibile nella fissazione degli importi compensativi; che è pertanto opportuno adottare in linea di massima un periodo di sette giorni determinato in funzione delle esigenze di tecnica amministrativa;

considerando che è opportuno basarsi per il calcolo sui corsi di cambio in contanti più rappresentativi;

considerando che per il calcolo degli importi compensativi monetari occorre basarsi sul livello comune dei prezzi, tenendo conto tuttavia del fatto che nei nuovi Stati membri il prezzo comune non è ancora applicato per taluni prodotti e che la differenza tra i due livelli di prezzo è compensata dall'importo compensativo «adesione»;

considerando che gli importi compensativi «adesione», nonchù gli elementi fissi ai sensi dell'articolo 61 dell'atto di adesione5, gli oneri all'importazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi, fissati in unità di conto, sono convertiti, come i prezzi negli Stati membri interessati, nelle monete di tali Stati membri mediante i tassi previsti nell'ambito della politica agraria comune; che è pertanto necessario basarsi per il calcolo dell'importo compensativo monetario solo sulla differenza tra il livello di prezzo e l'importo espresso in unità di conto di cui trattasi; che, nell'intento di semplificare il sistema per consentire l'applicazione di un importo compensativo identico negli scambi di un dato Stato membro con ciascuno degli altri Stati membri e con i paesi terzi, è opportuno correggere gli importi compensativi «adesione» nonchù gli elementi fissi, gli oneri all'importazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi mediante un coefficiente che esprima la situazione della moneta dello Stato membro che deve applicare l'importo compensativo monetario;

considerando che i tassi rappresentativi della sterlina irlandese e della sterlina inglese differiscono pur avendo le due monete lo stesso valore effettivo; che, per tale motivo, è possibile che lo scarto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 sia raggiunto soltanto per una delle monete in questione; che, alle condizioni descritte, una modifica per la sola moneta interessata può tuttavia provocare distorsioni di concorrenza; che è pertanto opportuno prevedere un'adeguata procedura per evitare un tale risultato;

considerando che l'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) e i Paesi Bassi hanno deciso di mantenere tra le rispettive monete i margini di fluttuazione validi per tali monete anteriormente al 9 maggio 1971 e non hanno modificato le relazioni delle rispettive monete; che, pertanto, l'ampliamento dei margini di fluttuazione si ripercuote, per gli Stati membri in questione, solo nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi, lasciando impregiudicati gli scambi commerciali all'interno dell'UEBL e i Paesi Bassi; che, per tale motivo, tali Stati membri hanno dichiarato, conformemente all'articolo 233 del trattato, che non intendono applicare gli importi compensativi monetari tra di loro; che, ai fini dell'applicazione del regime degli importi compensativi monetari, è pertanto opportuno considerarli come un unico Stato membro;

considerando che taluni Stati membri possono tuttora incontrare difficoltà par la concessione degli importi compensativi all'importazione; che è pertanto opportuno prevedere, in caso di ricorso alle disposizioni dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, norme comuni relative all'applicazione e alla rinuncia all'applicazione di dette disposizioni;

considerando che, a fini di armonizzazione, è opportuno, per l'applicazione degli importi compensativi monetari, considerate come giorno dell'importazione quello previsto in materia di dazi doganali e prelievi, e come giorno dell'esportazione quello previsto in materia di restituzioni all'esportazione;

considerando che, per il pagamento dell'importo compensativo relativo a un prodotto esportato verso un altro Stato membro, è opportuno ottenere la prova che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che il regime previsto dal presente regolamento può riferirsi solo a prodotti che si trovano in libera circolazione all'interno della comunità; che, inoltre, i prodotti che beneficiano di un importo compensativo devono essere di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda di pagamento dell'importo compensativo sia presentata entro un termine ragionevole; che, onde evitare distorsioni di concorrenza tra gli operatori degli Stati membri, è necessario fissare un termine per il pagamento degli importi compensativi concessi; che occorre tuttavia tener presente che in casi eccezionali detto termine non può essere rispettato;

considerando che, all'importazione di alcuni prodotti agricoli soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari, la mancata osservanza di un limite inferiore di prezzo implica l'aumento dell'onere all'importazione; che, nel caso di un apprezzamento della moneta, vista l'applicazione obbligatoria dei tassi di cambio fissati nel quadro della politica agricola comune, tale sistema provoca un rincaro dei prodotti interessati; che, infatti, il valore del prodotto di cui trattasi, espresso nella moneta degli Stati membri che hanno adottato le misure monetarie in questione, risulta maggiorato rispetto a quello espresso nella moneta dei paesi terzi, e, in più, l'importo compensativo è riscosso all'importazione; che, viceversa, nel caso di un deprezzamento della moneta, si rischia di non rispettare il limite inferiore; si può ovviare a tale difficoltà se si considera che il limite in questione è osservato se il prezzo d'offerta del prodotto fornito, maggiorato o diminuito di un importo che rifletta l'incidenza della situazione monetaria sul limite in questione, non è ad esso inferiore;

considerando che le esportazioni a titolo di aiuto alimentare perseguono finalità umanitarie; che è quindi opportuno esentarle dall'applicazione degli importi compensativi monetari;

considerando che la regolamentazione comunitaria prevede in particolare una franchigia dai dazi doganali e da altre imposte per le piccole spedizioni prive di qualsiasi carattere commerciale, nonchù per i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori; che tali prodotti devono beneficiare all'esportazione di un regime analogo per quanto riguarda gli importi compensativi monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione per le organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi istituiti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, in appresso denominati «importi compensativi monetari».

Titolo I. Calcolo degli importi compensativi monetari

Art. 3

I tassi di cambio in contanti rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri che mantengono tra di loro uno Scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 % sono:

  1. a) per quanto concerne il franco francese: il tasso medio ufficiale stabilito ogni giorno feriale alla borsa valori di Parigi;

  2. b) per quanto concerne la lira italiana: la media dei tassi medi ufficiali stabiliti ogni giorno feriale alle borse valori di Roma e di Milano;

  3. c) per quanto concerne la sterlina irlandese e la sterlina inglese: i tassi medi rilevati ogni giorno feriale a mezzogiorno sui mercati dei cambi dei due Stati membri interessati.

Art. 4

1.

Per ciascuno Stato membro e per ciascun prodotto per i quali ricorrono le condizioni di applicazione degli importi compensativi monetari è fissato un importo compensativo monetario.

Tale importo è calcolato sulla base del prezzo comune, eventualmente diminuito a norma delle disposizioni dell'atto di adesione.

2. L'importo fissato in conformità del paragrafo precedente si applica negli scambi tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi.

3.

Tuttavia, viene applicato un coefficiente:

  1. a) negli scambi con i nuovi Stati membri, agli importi compensativi «adesione» ed agli elementi fissi.

  2. b) negli scambi coi paesi terzi, agli oneri all'importazione, nonchù alle restituzioni ed ai prelievi all'esportazione,

fissati in unità di conto, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1.

Tale coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo.

L'importo riscosso all'esportazione di latte scremato o di latte scremato in polvere sotto forma di latte scremato in polvere denaturato o di alimenti composti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68, non è considerato prelievo all'esportazione ai sensi del presente regolamento.

4. Se il prelievo o la restituzione devono essere maggiorati o, secondo il caso, diminuiti di importi compensativi «adesione» e di importi compensativi monetari, e se al tempo stesso deve loro applicarsi un coefficiente, le operazioni necessarie sono le seguenti:

  1. a) il prelievo o la restituzione è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo «adesione»;

  2. b) al risultato viene applicato il coefficiente;

  3. c) l'importo così ottenuto, dopo essere stato convertito in moneta nazionale, viene diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo monetario.

Art. 5

Nel caso in cui la condizione prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 ricorra soltanto per la sterlina irlandese o per la sterlina inglese gli importi compensativi monetari applicabili nei due Stati membri interessati sono modificati dalla Commissione in funzione dello scarto rilevato per ciascuna delle due monete.

Titolo II. Applicazione degli importi compensativi monetari negli scambi con i paesi terzi

Art. 6

Negli scambi con i paesi terzi agli importi compensativi monetari si applicano le disposizioni in materia di concessione di restituzioni all'esportazione, di riscossione di dazi doganali o di prelievi all'importazione. Se l'importo compensativo monetario da riscuotere per un'esportazione è superiore all'importo della restituzione, ovvero se questa non è fissata, la parte dell'importo compensativo monetario eccedente la restituzione, o, se del caso, la totalità dell'importo compensativo monetario è esigibile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Titolo III. Applicazione degli importi compensativi monetari degli scambi intracomunitari

Art. 7

Negli scambi tra gli Stati membri si applicano le disposizioni degli articoli da 8 a 15.

Art. 8

1. L'aliquota dell'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere è quella applicabile il giorno dell'esportazione o il giorno dell'importazione.

2. Per la determinazione dell'aliquota dell'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'esportazione, il giorno dell'esportazione è quello nel quale il servizio doganale accetta l'atto con cui il dichiarante manifesta la propria volontà di esportare verso un altro Stato membro un prodotto cui si applica un importo compensativo monetario. Dal momento dell'accettazione, il prodotto è sottoposto a controllo doganale fino all'uscita dal territorio dello Stato membro di esportazione.

3. Ai sensi del presente regolamento, l'accetazione dell'atto di cui al paragrafo 2 è considerata come espletamento delle formalità doganali di esportazione.

4. Il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione è determinare per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

5. Per la determinazione dell'aliquota dell'importo compensativo monetario da concedere o da riscuotere all'importazione, il giorno dell'importazione coincide con quello previsto in materia di dazi doganali e di prelievi.

Art. 9

1. Negli scambi tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi non viene concesso o riscosso alcun importo compensativo monetario. Tuttavia, qualora in tali scambi sia utilizzato un documento comunitario comprovante il carattere comunitario della merce, le disposizioni del comma precedente si applicano soltanto se detto documento reca una delle menzioni seguenti, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale di partenza:

2. Per l'applicazione del presente regolamento, l'UEBL e i Paesi Bassi sono considerati un unico Stato membro.

Art. 10

1. Il pagamento dell'importo compensativo monetario concesso all'esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione ha lasciato il territorio geografico dello Stato membro in cui tali formalità sono state espletate.

2. Il pagamento dell'importo compensativo monetario concesso all'esportazione è subordinato alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione e dell'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente dovuti in tale Stato membro.

Art. 11

1. Se uno Stato membro esportatore desidera avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, informa delle sue intenzioni la Commissione, previo accordo dello Stato membro importatore. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

2. Il pagamento da parte dello Stato membro esportatore dell'importo compensativo monetario che dovrebbe essere concesso dallo Stato membro importatore è subordinato alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione e dell'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro importatore. Tale prova viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69. Per quanto riguarda le menzioni speciali dell'esemplare di controllo, devono essere compilare:

1. le caselle 101 e 103;

2. la casella 104, cancellando le menzioni che non interessano e aggiungendo una delle menzioni seguenti:

— «Destinato ad essere immesso in consumo in (Stato membro importatore)».

— «Importo compensativo monetario applicabile il (data d'immissione in consumo) non concesso in (Stato membro importatore)».

L'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione compila la casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» e la completa con una delle menzioni seguenti:

3. In caso di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71, la Commissione modifica il tasso di cambio che deve essere utilizzato per l'applicazione dell'articolo 2 bis dello stesso regolamento.

4.

Se, dopo essersi avvalso del disposto dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71, uno Stato membro esportatore o uno Stato membro importatore intende rinunciare alla sua applicazione, ne informa preventivamente l'altro Stato membro interessato e la Commissione, la quale ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

In tal caso, i prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione sono state espletate prima della data di decorrenza degli effetti della rinuncia rimangono soggetti all'applicazione del suddetto articolo 2 bis.

Art. 12

1.

L'importo compensativo monetario viene riscosso o concesso solo per prodotti che si trovano in una delle situazioni contemplate dall'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, a prescindere dalla situazione giuridica degli imballaggi.

In caso di scambi di prodotti composti per uno o più componenti dei quali venga fissato un importo compensativo monetario, quest'ultimo si applica a tale o tali componenti, semprechù il componente o i componenti si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 9, del trattato.

Tale disposizioni si applica anche quando il componente o i componenti per i quali è applicato l'importo compensativo monetario si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e non si trovano più in una di tali situazioni esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

Se, a seguito di un'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro, un prodotto è riesportato verso un paese terzo ovvero verso un altro Stato membro, l'importo compensativo monetario si applica all'uscita dallo Stato membro di riesportazione soltanto se è stato applicato al momento dell'entrata in tale Stato membro o se è stato fatto ricorso per conto di tale Stato alla facoltà prevista dall'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 974/71.

2. Non è concesso alcun importo compensativo monetario se i prodotti non sono di qualità sana, leale e mercantile e, qualora siano destinati all'alimentazione umana, se la loro utilizzazione a tal fine è esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o dello stato in cui si trovano.

Art. 13

Quando l'importo compensativo monetario viene riscosso all'esportazione, esso è esigibile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Art. 14

L'importo compensativo monetario da concedere viene pagato soltanto su domanda scritta dell'interessato. Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un modulo speciale.