Sez. L, Sentenza n. 6919 del 12/08/1987 (Rv. 455109 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AL NETTO E NON AL LORDO DELLE RITENUTE FISCALI DOVUTE DALL'ENTE EROGATORE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AL NETTO E NON AL LORDO DELLE RITENUTE FISCALI DOVUTE DALL'ENTE EROGATORE.*
Nel caso in cui l'ente previdenziale, risultando in mora nell'erogazione delle prestazioni dovute, sia tenuto a corrispondere all'assistito, oltre agli interessi moratori, anche il danno da svalutazione monetaria, la cui prova l'assistito può fornire anche a mezzo di presunzioni semplici (nella specie, allegando la qualità soggettiva di pensionato), tale danno va determinato e liquidato con riferimento alla somma dalla cui mancata disponibilità il pregiudizio è derivato e quindi va calcolato al netto, e non già al lordo, delle ritenute fiscali che l'ente erogatore sia tenuto ad effettuare quale sostituto d'imposta. (V 585/87, mass n 450310; (V 3185/86, mass n 446180).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)