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Approvazione del nuovo regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza in favore del personale delle dogane

Testo vigente

Art. 8

1. Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio medesimo nella adunanza immediatamente successiva.

2. Detto verbale dovra', in ordine cronologico, essere riportato integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.

Art. 9

1. La revisione della contabilita' del Fondo e' demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto di un direttore di divisione del Ministero delle finanze che lo presiede e di due impiegati di ruolo provinciale delle dogane eletti con le modalita' indicate nell'art. 5, punto 4).

2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio
finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo.

4. Il presidente dei Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire senza voto deliberativo soltanto nella seduta del Consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell'art. 22, e' esaminato il rendiconto consuntivo del Fondo.

Art. 10

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

2. Nei casi di particolare comprovata urgenza il presidente puo' provvedere alla liquidazione delle indennita' di cui all'art. 3, lettera a), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennita', disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della meta' della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; cosi' pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui un appartenente al ruolo provinciale delle dogane, puo' anche provvedere, con carattere di urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 15.

3. Spetta altresi' al presidente di provvedere al pagamento delle speciali sovvenzioni per spese funerarie nella misura e con le modalita' di cui al punto 3) dell'art. 15.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il presidente informa il Consiglio, alla prima adunanza, dei provvedimenti adottati.

Art. 11

1. Il diritto alla indennita' si acquista solo quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto nel ruolo delle dogane due anni di servizio utile agli effetti della pensione.

2. Per le visitatrici doganali e per il personale dei ruoli aggiunti, il diritto alla indennita' si acquista dopo due anni di ininterrotto servizio presso l'Amministrazione delle dogane.

3. Se l'iscritto al Fondo sia morto per una causa di servizio, prima di aver raggiunto detti limiti, e' dovuta ugualmente ai superstiti una indennita' nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio.

4. Quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto i due anni di servizio previsti dai precedenti primo e secondo comma del presente articolo, si tiene conto, agli effetti della misura della indennita', soltanto degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Art. 12

1. L'indennita' di cui all'art. 3, lettera a), sara' corrisposta
all'avente diritto a norma dell'art. 11, in relazione al numero degli anni di servizio, utili a pensione, reso nella Amministrazione provinciale delle dogane e di quelli eventualmente prestati oltre il periodo di quaranta anni pensionabili. Nel computo della durata del servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi e' considerata come anno intero.

2. La misura dell'indennita' spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto a) dell'art. 4, verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto:

  1. a) personale dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti (direttivo, di concetto, esecutivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0002325 b) personale del ruolo ordinario e del ruolo aggiunto (ausiliario). .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0001744 c) personale non appartenente ai ruoli ordinari od ai ruoli aggiunti, denominato "visitatrici doganali" . . . . . . . . 0,0000700 La indennita' di cui al secondo comma del presente articolo non puo' essere inferiore alle media delle indennita' calcolate, a parita' di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui e' avvenuta la cessazione dal servizio dell'iscritto; ove risulti inferiore, la differenza sara' compensata con la riserva attuale della gestione indennita' aumentata di quella stabilita alla lettera d) dell'art. 4.

4. All'accertamento dell'anzianita' di servizio per la determinazione dell'indennita', provvede il Consiglio di amministrazione.

5. Agli iscritti al Fondo, che lascino definitivamente il servizio prima di aver acquisito diritto a pensione, esclusi i casi di passaggio ad altro impiego dello Stato, di decadenza o di dimissioni, la misura della indennita' e' aumentata del 50%.

6. Ai superstiti degli iscritti al Fondo deceduti in attivita' di servizio, prima di aver compiuto 40 anni di servizio pensionabili, la indennita' e' calcolata sulla base massima di 40 annualita', limitatamente, in ordine di preferenza, ai superstiti indicati nei punti da 1) a 6) del successivo art. 13.

Art. 13

1. In caso di morte avvenuta in attivita' di servizio dell'iscritto al Fondo, l'indennita' prevista dall'art. 12 e' corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti:

  1. 1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstite, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, e riservata a questi, nell'ordine di preferenza di cui ai numeri 2), 3) e 4), una quota dell'indennita' pari a un, terzo o meta', secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;

  2. 2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;

  3. 3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni gia' conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;

  4. 4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;

  5. 5) ai figli naturali riconosciuti maggiorenni o minorenni, in parti uguali;

  6. 6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi e' morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, la indennita' e' divisa tra essi in parti uguali;

  7. 7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purche' non coniugati, in parti uguali;

  8. 8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali;

  9. 9) alla persona esplicitamente a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volonta'. Se vi sono piu' persone designate, l'indennita' e' corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente.

Art. 14

1. L'indennita' e' corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti diretta al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane.

2. Quando l'indennita' sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  1. 1) se si tratta del coniuge:

    1. 1) il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi;

  2. 2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro:

    1. 1) lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonche' la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidita' al lavoro;

  3. 3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni, gia' conviventi e a carico del genitore defunto:

    1. 1) i documenti di cui al precedente n. 2), nonche' un legale documento o atto di notorieta', redatto a norma di legge, dal quale risulti che le richiedenti erano conviventi e a carico del deceduto;

  4. 4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:

    1. 1) i documenti come al precedente n. 2);

  5. 5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:

    1. 1) la prova del riconoscimento e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, dal quale risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;

  6. 6) se si tratta di genitori:

    1. 1) un atto di notorieta', redatto a norma di legge, dal quale risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'Ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;

  7. 7) se si tratta di fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purche' non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:

    1. 1) un certificato dell'Ufficio di stato civile o un atto di notorieta', redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella d'inabilita' al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorieta', di essere i soli aventi diritto.

Art. 15

1. Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dello art. 3 saranno corrisposte:

  1. 1) nei casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che si trovano in aspettativa per infermita';

  2. 2) nei casi di malattia o infortuni, di comprovata gravita' e durata, dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purche' conviventi ed a carico del capo famiglia;

  3. 3) nei casi di decesso dell'iscritto o di un parente ed affine entro il 3° grado gia' convivente e a carico e nei casi di decesso del personale doganale in pensione; in tali casi, sara' immediatamente concessa a titolo di contribuzione alle spese funerarie, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione nella misura fissa da stabilire annualmente dal Consiglio di amministrazione secondo le disponibilita' di cui al precedente articolo 4 lettera h).
    In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato la sovvenzione anzidetta spetta al coniuge superstite, purche' non separato legalmente per sua colpa; in mancanza, sara' corrisposta agli aventi diritto secondo il disposto dell'art. 13.
    Nei casi di morte, non per causa di servizio, dello iscritto che non abbia compiuto il servizio stabilito dall'art. 11, la sovvenzione sara' aumentata del 20%;

  4. 4) il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilita' per sovvenzioni del Fondo, potra', con particolari norme stabilite anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:

    1. a) istruzione dei figli degli iscritti al Fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi, manchino i relativi corsi di studio e che i beneficiandi non siano ripetenti;

    2. b) ricoveri in istituti di istruzione dei figli degli iscritti al Fondo deceduti in servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;

    3. c) conferimento per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, di borse per corsi di scuole medie e di istruzione superiore (Universita', Accademie, Istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore);

    4. d) istituzione di concorsi a premi a favore degli iscritti al Fondo che presentino pubblicazioni relative ad argomenti economico-finanziari, con particolare riguardo a quelli di carattere doganale.

Art. 16

1. Presso ogni Direzione di circoscrizione doganale e' istituito un Comitato consultivo circoscrizionale, al quale e' demandato il primo esame delle domande di sovvenzioni salvo il disposto del terzo e quarto comma dell'art. 17.

2. Il Comitato stesso e' chiamato, in particolare, ad accertare se effettivamente ricorrono le speciali circostante previste dal punto 2) dell'art. 15, esprimendo, poi, il proprio motivato parere sul provvedimento da adottare.

3. Il Comitato consultivo circoscrizionale dura in carica tre anni ed e' cosi' costituito:

4. Presidente:

  1. 1) il capo della circoscrizione doganale o il funzionario che lo sostituisce.
    Membri:

  2. 2) un rappresentante della sezione locale dell'organizzazione sindacale del personale delle dogane, designato dal Consiglio di sezione del sindacato stesso.
    In caso di pluralita' di sindacati, il rappresentante verra' scelto dal presidente del comitato consultivo tra i dipendenti della circoscrizione che verranno designati dai Consigli di sezione dei vari sindacati, secondo le norme di cui al precedente art. 5 (punto 3);

  3. 3) tre impiegati di ruolo, uno per ciascuna categoria (direttiva, di concetto ed esecutiva) e un commesso, assegnati alla dogana sede della direzione della circoscrizione, eletti per referendum fra gli impiegati e i commessi della circoscrizione doganale.
    Per lo svolgimento dei referendum valgono le norme di cui all'art. 5 (punto 4).

5. I membri elettivi del Comitato consultivo circoscrizionale che cessino per qualsiasi motivo di appartenervi, debbono essere sostituiti entro il termine di un mese.

6. La carica di membro del Comitato consultivo circoscrizionale di Roma e' incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione del Fondo.

Art. 17

1. Le domande di sovvenzione debbono essere dirette al presidente del Consiglio di amministrazione e trasmesse per il tramite del capo della circoscrizione doganale entro il termine massimo di dieci giorni, corredate del verbale firmato da tutti i componenti il Comitato consultivo circoscrizionale e dei documenti comprovanti le spese sostenute dai richiedenti.

2. Qualora per l'istruttoria delle domande sia necessario un tempo maggiore, dovra' esserne indicato il motivo nel verbale anzidetto.

3. Le domande di sovvenzione a titolo di contributo per le spese funerarie dovranno essere immediatamente trasmesse, con i prescritti documenti, al presidente del Consiglio di amministrazione, non occorrendo, per esse, il parere del Comitato consultivo circoscrizionale.

4. Le domande di sovvenzione presentate da impiegati con qualifica non inferiore a direttore di prima classe ed equiparata saranno trasmesse dagli interessati, con i relativi documenti, direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione; quelle presentate dagli iscritti al Fondo assegnati o distaccati presso uffici non dipendenti dai capo della circoscrizione doganale, saranno trasmesse al presidente del Consiglio di amministrazione per il tramite a con motivato parere dei capi degli uffici presso i quali essi prestano servizio a cura dei quali devono essere compiuti gli accertamenti di cui al primo e secondo comma dell'art. 16.

Art. 18

1. Il pagamento delle indennita' e delle sovvenzioni e' fatto dai ricevitori doganali, a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati in conformita' di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione del fondo e dai segretario.

2. I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciato alla Tesoreria dai ricevitori doganali, staccandole da appositi registri a matrice e figlia.

3. Le ricevute degli interessati devono, dai ricevitori doganali, essere controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del Fondo.

4. Al termine dell'anno finanziario i ricevitori doganali devono chiudere i registri a matrice e figlia delle bollette di introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.

Art. 20

1. Le indennita' e le sovvenzioni erogate dal Fondo di previdenza non sono ne' cedibili, ne' sequestrabili.

Art. 21

1. Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalita' stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della Cassa e la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

2. Le somme che eccedono le ordinarie necessita' del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato garantiti dallo Stato o in casi eccezionali, in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le finanze.

Art. 22

1. L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia al 1 gennaio e termina al 31 dicembre.

2. Non oltre l'adunanza di aprile il presidente deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rendiconto relativo all'esercizio gia' scaduto.

3. Il rendiconto approvato sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 23

1. La revisione dei registri di introito dei proventi contravvenzionali deve essere completata con l'accertamento della concordanza fra le somme che, secondo i registri stessi, spettano al Fondo di previdenza per quote contravvenzionali e quelle effettivamente versate.

2. I capi delle circoscrizioni doganali devono notificare ogni trimestre all'amministrazione del Fondo con appositi elenchi, i versamenti eseguiti dai contabili a favore del Fondo stesso.

3. Su tali elenchi dovranno essere poste a cura dello stesso capo della circoscrizione, le attestazioni relative alla concordanza di cui sopra.

4. L'Amministrazione del Fondo procedera' poi semestralmente al riscontro degli elenchi di cui trattasi con gli estratti del conto corrente comunicatile dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 24

1. Le spese di amministrazione sono pagate dal ricevitore della dogana di Roma, previa liquidazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 25

1. Tutte le precedenti disposizioni, che siano in contrasto con quelle del presente regolamento, si intendono abrogate.

2. Visto, il Ministro per le finanze: ANDREOTTI