Sez. 5, Sentenza n. 46311 del 10/11/2003 Cc. (dep. 03/12/2003) Rv. 227473 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Estensione della procedibilità a querela anche alla truffa aggravata - Esclusione - Ragioni.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Non sussiste l'ipotesi del concorso formale tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 comma primo cod. civ., essendo differenti le condotte, dal momento che per la configurabilità della truffa occorre un "quid pluris", rappresentato dalla induzione in errore e dalla sussistenza del danno; pertanto, deve escludersi la possibilità di estendere l'effetto della procedibilità a querela anche alla truffa aggravata, ai sensi della disposizione di cui al comma secondo del citato art. 2622 cod. civ., che fa riferimento ad altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, in quanto nella truffa il danno non rappresenta un aggravante, ma un elemento costitutivo del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2622 com. 2, Cod. Civ. art. 2622 com. 1, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)