Sez. 3, Sentenza n. 1172 del 25/03/1977 (Rv. 384836 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DEL MERITO DELLA NULLITA DI UNA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO PER SIMULAZIONE - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA DELLA NULLITA DELLA VENDITA PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DEL MERITO DELLA NULLITA DI UNA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO PER SIMULAZIONE - DEDUZIONE NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA DELLA NULLITA DELLA VENDITA PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO.*
Nel processo di Cassazione e preclusa alle parti la prospettazione di una nuova tesi di diritto, che, costituendo un diverso ed autonomo sistema difensivo, non svolto ne discusso nei precedenti gradi, e non riflettendo questioni rilevabili d'ufficio, postulerebbe da parte del giudice di legittimita un'indagine di fatto istituzionalmente riservata al giudice del merito. Da cio consegue che, qualora l'attore abbia chiesto nelle fasi di merito la dichiarazione di nullita di una vendita con patto di riscatto per simulazione, e inammissibile la censura contenuta nel ricorso per Cassazione, con cui si prospetti la nullita della stessa vendita in quanto diretta ad eludere il divieto di patto commissorio. (Conf 201/75, mass n 373386).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)