Sez. 2 - , Sentenza n. 15030 del 31/05/2019 (Rv. 654191 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Condanna alle spese processuali contenuta in sentenza poi riformata - Pagamento effettuato al difensore non distrattario - Domanda di restituzione - Legittimazione passiva della parte il cui difensore ha ricevuto il pagamento - Sussistenza - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l'obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)