Sez. 5 - , Sentenza n. 29300 del 14/11/2018 (Rv. 651547 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza - Ordinanza che prende atto dell'avvenuta esecuzione - Statuizione sulle spese - Abnormità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l'ordinanza di cui all'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, è un provvedimento dal contenuto meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento, una volta preso atto dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che si è pronunciata sulla richiesta di ottemperanza e di quelli eventualmente assunti dal commissario "ad acta", sicché, ove tale ordinanza contenga statuizioni riguardanti le spese del giudizio di ottemperanza, su cui abbia già provveduto la sentenza adottata a norma dell'art. 70, comma 7, del detto decreto, le stesse devono ritenersi abnormi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)