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Sez. 2, Sentenza n. 1835 del 10/06/1972 (Rv. 358840 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - INCONTESTABILITA DEL VALORE DICHIARATO O PRESUNTO - ESCLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELL'INCOMPETENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358840-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - INCONTESTABILITA DEL VALORE DICHIARATO O PRESUNTO - ESCLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELL'INCOMPETENZA - CONDIZIONI.*

L'incontestabilita del valore, dichiarato o presunto, della domanda relativa a somma di denaro o a beni mobili, di cui all'art 14 cod proc civ, nel caso in cui tale valore non sia stato contestato dal convenuto, si riferisce ad ogni singola domanda proposta, in se considerata e non preclude al giudice, nell'ipotesi di piu domande cumulabili ex art 10 cod proc civ, di rilevare d'ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado, la propria incompetenza per valore ove una di tali domande risulti di valore pari al massimo della sua Competenza. (Conf 4038'69, mass n 344541).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)