Sez. 3, Sentenza n. 21974 del 19/10/2007 (Rv. 599784 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI | Sinistro causato da veicolo con targa straniera (francese) rubata - Veicolo "abitualmente stazionante" nel territorio dello Stato membro U.E. rilasciante detta targa - Configurabilità (in forza di interpretazione della direttiva 72/166/CEE fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 12 novembre 1992, C - 73/89) - Conseguenze - Obbligo di risarcire i danni a carico dell'Ufficio Centrale Italiano - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - VEICOLI
In caso di sinistro causato da veicolo con targa straniera (nella specie, francese) accertata come rubata (in quanto originariamente assegnata ad altro veicolo), il predetto veicolo deve considerarsi - alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1, par. 4, della Direttiva 72/166/CEE, modificata dalla Direttiva 84/5/CEE, fornita dalla Corte di giustizia CE 12 novembre 1992, C-73/89 - come "abitualmente stazionante" nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea che tale targa ha rilasciato, con la conseguenza che al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stesso è tenuto l'Ufficio Centrale Italiano, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 12 ottobre 1972.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 242 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 24/04/1972 num. 166 art. 1, DM Industria Commercio e Artigianato 12/10/1972
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)