Sez. 1, Ordinanza n. 229 del 05/04/1991 (Rv. 471918 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta di famiglia - In genere | Atti di rettifica e di accertamento - Componenti della famiglia indicati nella dichiarazione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta di famiglia - In genere
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. - 14 settembre 1931 n. 1175, e successive modificazioni, nella parte in cui, non prevedendo che gli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti di questa indicati nella dichiarazione, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto non assicura anche a tali ultimi soggetti, che sono obbligati del pari al pagamento dell'imposta con diretta incidenza sul loro patrimonio, la possibilità di conoscere tempestivamente ed in tutti i suoi elementi la pretesa tributaria e di contestarla autonomamente, nei termini prescritti, esperendo i rimedi a tal fine disposti dalla legge.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 112 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 115 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)