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Sez. 3, Sentenza n. 2955 del 20/03/1991 (Rv. 471345 - 01)

Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - In genere. | Controversia promossa dal proprietario per il rilascio di un immobile - Vendita di questo ad un terzo - Prosecuzione del processo tra le parti originarie senza intervento o chiamata in causa dell'acquirente Sentenza di accoglimento della domanda - Effetti - Legittimazione all'azione esecutiva dell'alienante quale sostituto processuale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471345-01

Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - In genere.

Qualora la controversia promossa dal proprietario per ottenere il rilascio di un immobile prosegua, nonostante la sopravvenuta vendita del bene ad un terzo, fra le parti originarie, la sentenza di accoglimento della domanda spiega effetti, ex art. 111 cod. proc. civ., nei confronti dell'alienante, oltre che dell'acquirente, con la conseguenza che il primo deve essere riconosciuto legittimato alla azione esecutiva in qualità di sostituto processuale del secondo, fermo restando il suo obbligo di trasferire al compratore la disponibilità dell'immobile ottenuta a mezzo dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)