Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12018 del 31/05/2011 (Rv. 618237 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Società di capitali - Estinzione - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Diritto all'audizione - Spettanza - All'ultimo liquidatore della società - Fondamento - Natura di parte del giudizio - Conseguenze - Legittimazione all'impugnazione della sentenza di fallimento - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali estinta, il diritto ad essere sentito in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 15 legge fall., compete all'ultimo liquidatore della società stessa, in quanto legale rappresentante e, come tale, interessato all'audizione, per le conseguenze, di natura anche penale, potenzialmente derivanti nei suoi confronti dalla eventuale sentenza di fallimento, e legittimato, altresì, ad impugnare detta pronuncia, e quindi ad essere parte del relativo giudizio, non potendo la sua difesa essere circoscritta alla sola fase non contenziosa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)