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Sez. 2, Ordinanza n. 20908 del 23/07/2025 (Rv. 675694-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - IN GENERE | Determinazioni per il miglior godimento della cosa comune - Conseguimento mediante ricorso al giudice in sede contenziosa - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Limiti dell'intervento dell'A.G..
Stato
decisa il 2025-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675694-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - IN GENERE

In tema di comunione, non è consentito ricorrere al giudice in sede contenziosa per ottenere determinazioni finalizzate al "migliore godimento" delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso di esse, giacché spetta esclusivamente al gruppo di partecipanti esprimere la volontà di autorganizzarsi stabilendo criteri di comportamento vincolanti per i comunisti; ne deriva che il giudice può annullare la norma regolamentare di produzione privata, che sia stata impugnata ex art. 1107, comma 1, c.c., ma non può, in modo alcuno, modificarla dettando una diversa regola in sostituzione di quella annullata.

Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1107 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)